IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Siena; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo XI dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO Art. 619. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Universita' degli studi di Siena. La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro. Art. 620. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 621. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 622. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 623. - La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) igiene del lavoro; b) fisiologia del lavoro ed ergonomia; c) tossicologia professionale; d) medicina preventiva dei lavoratori; e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro; f) epidemiologia occupazionale; g) medicina legale e delle assicurazioni. Art. 624. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Igiene del lavoro: igiene del lavoro; tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale. b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia: fisiologia del lavoro ed ergonomia. c) Tossicologia professionale: tossicologia industriale; patologia clinica e monitoraggio biologico; radiologia e radioprotezione. d) Medicina preventiva dei lavoratori: psicologia del lavoro; organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro; prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro. e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro; dermatologia allergologica e professionale; medicina d'urgenza; chirurgia d'urgenza. f) Epidemiologia occupazionale: statistica medica e biometria; epidemiologia delle malattie da lavoro. g) Medicina legale e delle assicurazioni: medicina legale e delle assicurazioni. Art. 625. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Igiene del lavoro (ore 175): igiene del lavoro ore 75 tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale " 100 Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75): fisiologia del lavoro ed ergonomia ore 75 Epidemiologia occupazionale (ore 50): statistica medica e biometria " 50 Tossicologia professionale (ore 100): patologia clinica e monitoraggio biologico " 100 Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Igiene del lavoro (ore 100): igiene del lavoro ore 100 Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50): fisiologia del lavoro ed ergonomia " 50 Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100): medicina del lavoro " 100 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50): psicologia del lavoro " 50 Tossicologia professionale (ore 100): tossicologia industriale " 100 Monte ore elettivo: ore 400. III Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200): medicina del lavoro ore 150 dermatologia allergologica e professionale " 50 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100): prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro " 100 Epidemiologia occupazionale (ore 50): epidemiologia delle malattie da lavoro " 50 Tossicologia professionale (ore 50): radiobiologia e radioprotezione " 50 Monte ore elettivo: ore 400. IV Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200): patologia e clinica delle malattie da lavoro ore 120 medicina d'urgenza " 40 chirurgia d'urgenza " 40 Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125): prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro " 100 organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro " 25 Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75): medicina legale e delle assicurazioni " 75 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 626. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola: reparto di medicina del lavoro (ospedale Sclavo ist. med. lav.); ambulatorio di diagnostica delle malattie professionali (ospedale Sclavo ist. med. lav.); laboratorio di igiene e tossicologia industriale (ospedale Sclavo ist. med. lav.); laboratorio di allergologia professionale (ospedale Sclavo ist. med. lav.); servizio di igiene e sicurezza del lavoro (U.S.L. n. 19 - Regione Toscana). La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 1 dicembre 1992 Il rettore