IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 16 settembre 1992, favorevole all'istituzione della
scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Siena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  in  premessa  indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo XI dello statuto dell'Universita'
degli studi di Siena, relativo alle scuole di  specializzazione  sono
aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli relativi all'istituzione della
scuola di specializzazione in medicina del lavoro.
          SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO
  Art. 619. - E' istituita la scuola di specializzazione in  medicina
del lavoro presso l'Universita' degli studi di Siena.
  La  scuola  ha  lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel
campo  della  medicina  del  lavoro  e  di  fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del
lavoro.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.
  Art. 620. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
cinque  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un   totale   di   venti
specializzandi.
  Art. 621. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Art.  622.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  623.  -  La  scuola  comprende  sette  aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) igiene del lavoro;
    b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
    c) tossicologia professionale;
    d) medicina preventiva dei lavoratori;
    e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
    f) epidemiologia occupazionale;
    g) medicina legale e delle assicurazioni.
  Art. 624. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Igiene del lavoro:
   igiene del lavoro;
   tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
   fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   c) Tossicologia professionale:
   tossicologia industriale;
   patologia clinica e monitoraggio biologico;
   radiologia e radioprotezione.
   d) Medicina preventiva dei lavoratori:
   psicologia del lavoro;
   organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
   prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
   medicina del lavoro;
   dermatologia allergologica e professionale;
   medicina d'urgenza;
   chirurgia d'urgenza.
  f) Epidemiologia occupazionale:
   statistica medica e biometria;
   epidemiologia delle malattie da lavoro.
   g) Medicina legale e delle assicurazioni:
   medicina legale e delle assicurazioni.
  Art. 625. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  formale  e di tirocinio professionale guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento    ore    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  I Anno:
   Igiene del lavoro (ore 175):
    igiene del lavoro                                         ore  75
    tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale          "  100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 75):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia                        ore 75
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    statistica medica e biometria                              "   50
   Tossicologia professionale (ore 100):
     patologia clinica e monitoraggio biologico                "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  II Anno:
   Igiene del lavoro (ore 100):
     igiene del lavoro                                        ore 100
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia
(ore 50):
    fisiologia del lavoro ed ergonomia                         "   50
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie
da lavoro (ore 100):
    medicina del lavoro                                        "  100
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 50):
    psicologia del lavoro                                      "   50
   Tossicologia professionale (ore 100):
    tossicologia industriale                                   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  III Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie
da lavoro (ore 200):
    medicina del lavoro                                       ore 150
    dermatologia allergologica e professionale                 "   50
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 100):
    prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro    "  100
   Epidemiologia occupazionale (ore 50):
    epidemiologia delle malattie da lavoro                     "   50
   Tossicologia professionale (ore 50):
    radiobiologia e radioprotezione                            "   50
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  IV Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie
da lavoro (ore 200):
    patologia e clinica delle malattie da lavoro              ore 120
    medicina d'urgenza                                         "   40
    chirurgia d'urgenza                                        "   40
   Medicina preventiva dei lavoratori
(ore 125):
    prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro     "  100
    organizzazione dei servizi di medicina e igiene
del lavoro                                                     "   25
   Medicina legale e delle assicurazioni
(ore 75):
    medicina legale e delle assicurazioni                      "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  Art.  626.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza     ai     fini     dell'apprendimento     nei     seguenti
reparti/divisioni/ambulatori/laboratori   annessi   alla   scuola   o
individuati dal consiglio della scuola:
   reparto di medicina del lavoro (ospedale Sclavo ist. med. lav.);
   ambulatorio  di diagnostica delle malattie professionali (ospedale
Sclavo ist. med. lav.);
   laboratorio di igiene e tossicologia industriale (ospedale  Sclavo
ist. med. lav.);
   laboratorio  di  allergologia  professionale (ospedale Sclavo ist.
med. lav.);
   servizio di igiene e sicurezza del lavoro (U.S.L. n. 19 -  Regione
Toscana).
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di quattrocento  ore  annue,  avverra'
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale. Il consiglio della scuola  ripartira'  annualmente  il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 1› dicembre 1992
                                                           Il rettore